Statuto

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l’Ente di Terzo Settore denominato “Associazione Insieme per l’Alzheimer – Provincia di L’Aquila, OdV – ETS”, con acronimo “AIPALZ”, ai sensi del D. Las. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’Associazione ha sede in Avezzano (AQ), in Via Ortucchio, 30.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea

Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilita sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse get/erale (rif. Art. 5 D.Igs. 117/2017):

  • interventi e prestazioni sanitarie (lettera b Art. 5 D.Igs. 117/2017);
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c Art. 5 D.Igs. 117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i Art. 5 D.lgs. 117/2017);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w Art. 5 D.lgs. 117/2017).

Nello specifico l’Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

  • realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, o altro tipo di demenza, e dei loro familiari;
  • promuovere e facilitare un’assistenza efficace a favore dei malati e dei loro familiari, nei rapporti con presidi socio-sanitari, enti pubblici, Istituzioni, etc.
  • sensibilizzazione intorno alle particolari problematiche che la malattia di Alzheimer comporta e alla necessità di sostenere il malato e tutto il nucleo familiare;
  • promozione, organizzazione e gestione di corsi e seminari di formazione per caregiver che ricoprono un ruolo importante e svolgono un lavoro complesso quotidianamente accanto al malato;
  • favorire e promuovere una relazione stabile con i Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) e/o altre strutture cliniche focalizzate sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle diverse forme di demenza con l’obiettivo di poter strutturare un iter diagnostico multidimensionale teso a formulare una diagnosi accurata e la programmazione di piano di trattamento adeguato per le specifiche esigenze della persona;
  • formazione medica anche attraverso l’organizzazione di convegni e corsi;
    promozione e tutela del diritto alla salute e di tutte le azioni che possano migliorare la qualità della vita del malato di Alzheimer e della propria famiglia anche attraverso il sostegno a centri di aggregazione ludico-ricreativa e/o sportelli di orientamento ai servizi del territorio sia pubblici che del privato sociale;
  • organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto organizzazione, promozione e gestione di attività e percorsi di riabilitazione cognitiva finalizzati allo sviluppo delle abilità residue per contrastare il decorso degenerativo della malattia;
  • promuovere una rete territoriale tra pubblico e privato sociale anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa;
  • organizzazione, promozione e gestione di raccolte fondi, anche in collaborazione con le strutture pubbliche, per migliorare e potenziare la strumentazione medica.

L’Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attivilà di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione, di seguito indicato come Consiglio Direttivo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’associazione

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo foriettario.

Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario

L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L’associazione opera nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 3 – I SOCI

Possono essere Soci dell’Associazione:

le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

organizzazioni di volontariato;

altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea

ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’aspirante Socio.

La deliberazione è comunicata all’associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all’interessato

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all’Organo di Amministrazione.

L’espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni matetiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell’ambito associativo.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllare l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • prendere visione dei bilanci

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo (eventuale) e l’Organo di Revisione (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

È possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l’identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Agli Associati che siano enti del terzo settore è attribuito 1 voto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art, 24 comma 2 del Digs. 117/2017 s.m.i.

Ogni Socio può avere massimo 3 (tre) deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall’art. comma 3 del DIgs. 117/2017 s.m.i.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  1. approvare il bilancio;
  2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
  6. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell’associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 (un) giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l’esposizione per 30 (trenta) giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generaie. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso ne”delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attivita associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
    disciplina l’ammissione degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

II Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranzassoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

II Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell’Associazione.

II Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti Interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e comple tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.

II Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

II Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

II Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 – ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall’assemblea quando l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 30 del Digs. 117/2017.

La scelta dei componenti l’organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall’art. 2397 Codice Civile.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/1% all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 11 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. raccolte fondi;
  6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Digs. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L’Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del Digs. 117/2017 e s.m.i..

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione, a norma dell’art. 7 del Digs. 117/2017 s.m.i, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in genzia concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 – LIBRI SOCIALI

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
    il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta formulata al Direttivo.

ART. 13 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell’Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, Codice civile.